Due litiganti e una tv
Troppi decibel: la pronuncia della Cassazione
di Adelaide Caravaglios
Anche l’apparecchio televisivo tra i motivi di litigio: quale sarebbe, infatti, il volume consentito per ascoltare i programmi TV? Esiste un regolamento, una qualche normativa, che chiarisca quale sia il modo più corretto di utilizzare questa “scatola magica” senza dare fastidio a chi abita vicino?
Questi interrogativi, ai quali, anche senza essere giuristi navigati, si sarebbe potuta dare una risposta basata sul “semplice” buon senso, sono stati oggetto di un intervento della Cassazione che, con la sentenza n. 14596/2018, è intervenuta sul caso di un uomo, condannato in sede di merito ai sensi dell’art. 659 del codice penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), al pagamento di 200 euro a titolo di ammenda, per aver – si legge nella sentenza – “abusato di strumenti sonori, in specie il televisore del quale manteneva alto il volume audio” fino a tarda notte, “così impedendo il riposo delle persone occupanti gli appartamenti limitrofi al suo”. Il “reo” però non ci sta e, assistito dal proprio legale di fiducia, decide di proporre ricorso per cassazione contestando la legittimità della decisione di merito.
Chiamati dunque a pronunciarsi sul punto, i giudici della III sezione penale hanno innanzitutto spiegato che “in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice del merito”, il quale, dal canto suo, “non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio libero convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza del fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo alla pubblica quiete”; hanno, quindi, precisato che affinché si versi nella contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., è “indispensabile che i rumori prodotti abbiano una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone”, la qual cosa, però, nei fatti, non era stata dimostrata.
Alla fine: pochi soggetti coinvolti = poco disturbo = poco fastidio = ricorso accolto, niente sanzione.