I giudici e la tecnologia
Non sempre le chat WhatsApp sono una prova
di Adelaide Caravaglios
Ormai siamo diventati esseri “connessi h24”: tra internet, web e varie altre reti del mondo virtuale a disposizione pensiamo di poter fare tutto in un click. Lo deve aver pensato anche il difensore di quell’uomo che, punito per il reato di atti persecutori (stalking) commesso in danno dell’ex fidanzata (peraltro minorenne ai tempi del fatto), voleva portare come prova dell’inattendibilità della stessa, chiamata in causa quale persona offesa dal reato, le conversazioni WhatsApp intercorse tra i due. Nei motivi di ricorso, infatti, il legale lamentava l’erronea decisione della corte territoriale di non aver acquisito agli atti le trascrizioni delle conversazioni svoltesi “sul canale informatico denominato ‘WhatsApp’”.
Per i giudici di legittimità, però, la decisione assunta in secondo grado era da ritenersi “ineccepibile”, visto che – come si legge nella sentenza n. 49016/2017 – “per quanto la registrazione di tali conversazioni, operata da uno degli interlocutori, costituisca una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale, (…) l’utilizzabilità della stessa è, tuttavia, condizionata dall’acquisizione del supporto – telematico o figurativo – contenente la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale”. Questo – spiegano ancora i giudici della V sezione penale – perché occorre controllare l’affidabilità della prova medesima mediante l’esame diretto del supporto al fine di verificare “con certezza” sia la paternità delle registrazioni che l’attendibilità di quanto in esse documentato.
In altre parole: senza telefonino, niente conversazioni WhatsApp! Hanno, quindi rigettato il ricorso e condannato lo stalker al pagamento delle spese processuali, oltre a quelle sostenute dalla parte lesa, da versare in favore dell’erario.