Coronavirus e mutuo prima casa

Come richiedere la sospensione alla banca. I nodi del decreto Cura Italia

    di Davide Martino

Sospendere le rate del mutuo per 18 mesi grazie al decreto Cura Italia, varato il 16 marzo 2020, che ha allargato la platea di coloro che possono beneficiare del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Il dl del 2 marzo aveva infatti disposto l’ammissione ai benefici per chi aveva una sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario, ora il nuovo decreto ha aperto anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che così possono lenire le sofferenze conseguenti al contraccolpo economico della pandemia.

Vediamo insieme quali sono i requisiti per accedere ai benedici previsti dal Fondo.

La novità del Cura Italia è nell’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui (gestito dalla Consap) per l’acquisto della prima casa (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge) per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre del 2019. Ovviamente, per la conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza coronavirus.

La stima del governo, secondo la relazione tecnica di accompagnamento al decreto legge diffusa il 18 marzo, prevede che lo stop alle rate possa riguardare la metà dei lavoratori autonomi, circa 230 mila Partite Iva.

Come già detto, la sospensione del mutuo può essere fino a 18 mesi massimi e riguardare il finanziamento per l’acquisto della prima casa. Inoltre, il titolare del mutuo deve dimostrare di vivere difficoltà temporanee dovute alla contingenza economica legata alla pandemia, difficoltà che incidano sul reddito famigliare. Rientrando nei seguenti casi:

1) Aver perso il lavoro, ovvero esservi visti cessare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato; il lavoro parasubordinato; quello di rappresentanza commerciale o di agenzia. Rientrano anche quelli che sono stati sospesi dal lavoro o che hanno una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno un mese.

2) Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, essere in grado di certificare, con autocertificazione e responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione, una riduzione del fatturato del 33% dal 21 febbraio 2020 alla data della domanda o comunque rispetto all’ultimo trimestre del 2019.

3) In caso di morte o di un grave handicap o di invalidità civile non inferiore all’80%.
Rispettati questi requisiti, si può accedere alla facilitazione per i mutui per l’acquisto di una prima casa di importo non superiore a 250 mila euro. Il mutuo, però, deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

Il Fondo di solidarietà ripaga alla banca il tasso applicato al mutuo con l’esclusione della componente di spread. E si applica ai mutui a tasso fisso, variabile e misto, alla surroga, ai mutui cartolarizzati, e ai prestiti di credito al consumo o finalizzati (in quest’ultimo caso la durata deve essere di almeno 24 mesi).
La domanda deve essere fatta con apposito modulo che il Consap non ha ancora predisposto perché in attesa del decreto attuativo e presentata alla banca. Sarà la banca, acquisita la domanda e la relativa documentazione, a verificare i requisiti. La moratoria sui prestiti e i mutui «è immediatamente attivabile», ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, «con una semplice mail in Pec che si manda alla banca».

Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, questa viene inviata per via telematica a Consap, che a sua volta entro 15 giorni lavorativi comunica alla banca l’accettazione o il rifiuto della sospensione del mutuo. Si devono quindi calcolare non meno di 25 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda prima di avere una risposta affermativa o negativa.

La domanda sarà rifiutata se il richiedente usufruisce di altre misure per la sospensione del mutuo, di agevolazioni pubbliche, di avere stipulato un’assicurazione a copertura del rischio.

Ciò detto, la Martino Consulting da sempre attenta alla tutela dei consumatori finali ha evinto delle pratiche scorrette adottate da molti intermediari nel caso di richiesta di sospensione di mutui e/o finanziamenti come sopra indicata.

La sospensione dei prodotti rateali consiste nel rimando totale di tutte le rate, inclusive di interessi e capitale, al 30 settembre 2020. Tale disposizione è prevista all’art. 5 del citato Decreto, il quale continua affermando: “il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti”.

La Martino Consulting, specializzata in materia bancaria e finanziaria nell’attività di supporto dei clienti avverso le richieste effettuate dagli istituti di credito ha evidenziato l’esistenza di anomalie sulle istanze di sospensione da far sottoscrivere, per richiedere tale sospensione.

Con sommo stupore, infatti, la società ha notato che alcune banche hanno inserito tra le varie clausole, la seguente: “Se la sospensione riguarda l’intera rata:

  • Poiché la richiesta di sospensione riguarda l’intera rata, quota capitale e interessi, gli interessi maturati nel periodo di sospensione, calcolati sul debito residuo in linea capitale, al tasso indicato in contratto, saranno rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dalla prima rata scadente dopo il termine di sospensione, in quote di uguale importo aggiuntive alle rate stesse”.

Disattendendo il tenore letterale e anche l’intenzione effettiva del governo, il quale sancisce che tale sospensione non deve comportare ulteriori oneri per i debitori.

In sostanza, gli intermediari concedono sì la sospensione, ma in cambio di un corrispettivo che verrà incassato con rateizzo a scelta del cliente a decorrere dal termine della sospensione. Aggiungasi, che in maniera ancora più improvvida hanno la faccia tosta di indicare (per giustificare questa malefatta) che tali ulteriori interessi non generano interessi.

Per tutto quanto precisato si invita tutti i consumatori e le imprese che possono beneficiare della sospensione del credito a prestare la massima attenzione al momento della richiesta da inoltrare al creditore per non ritrovarsi a conclusione del beneficio accordato a dover corrispondere, oltre all’importo già liberamente quantificato in sede di sottoscrizione del contratto, ulteriori interessi non previsti e da considerarsi nulli in virtù delle dovute agevolazioni concesse dal decreto “Cura Italia”.

**Per qualsiasi approfondimento e/o questione in merito alla tematica svolta si invita a contattare la Martino Consulting per beneficiare di una consulenza totalmente gratuita. (https://www.martino-consulting.it/)





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