Finalmente un po’ di chiarezza su un tema, quello dei posti ‘moto’, piuttosto spinoso, soprattutto in una città, come la nostra, dove, nonostante le condizioni climatiche non troppo favorevoli degli ultimi giorni, è sempre consigliabile uscire con il cd. ‘mezzo’, per evitare non solo il traffico, temibile nemico del ritardatario di partenza ma, soprattutto, lo stress da parcheggio! Purtroppo, però, ci sono giorni nei quali anche il motorino, per quanto meno ingombrante dell’automobile, è ‘orfano’ di spazio e capita di sistemarlo sul marciapiedi. Proprio una circostanza del genere è stata oggetto di intervento della Corte di Cassazione, la quale, di recente, con la sentenza n. 551, del 13 gennaio 2009, ha puntualizzato i limiti operativi degli ausiliari del traffico, definendone le competenze e chiarendo che le funzioni esercitate possono inerire le sole violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, al fine di garantire la funzionalità dei posteggi e ridurre, se non evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati. Questi funzionari, in altre parole, in tanto sarebbero legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni toccano disposizioni in materia strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa dalla quale dipendono; dove, invece, si tratti di condotte diverse, come, per esempio, il posteggio di un motociclo su di un marciapiedi, “non funzionale – come ha precisato la Consulta - al posteggio od alla manovra in un’area di concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici”, l’accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti stradali, così come disposto nell’art. 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.